L’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97/2016, disciplina gli obblighi di trasparenza riguardanti, tra gli altri, i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche.
Alla luce della nuova configurazione degli obblighi concernenti i titolari di incarichi, l’ANAC, con Delibera dell’8 marzo 2017, n 241, ha approvato le Linee guida sull’applicazione dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013, recanti “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, come modificato dall’art. 13 del D.lgs 97/2016”, che riguardano le pubbliche amministrazioni, «ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative”
In considerazione della particolarità delle istituzioni scolastiche, le Linee guida prevedono un adeguamento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e pertanto le misure di trasparenza si intendono assolte con la pubblicazione dei dati indicati al c. 1, lett. a), b), c) d) ed e), con esclusione dei dati di cui alle lettere c) ed f), ovvero:
a) provvedimento di incarico, con l'indicazione della durata;
b) curriculum vitae;
c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell’incarico;
d) importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
e) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
f) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.
Si fa comunque presente che in base alla delibera Anac, numero 382 del 12 aprile 2017, recante “Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 non è attualmente obbligatoria la pubblicazione degli obblighi c) e f) per tutti i dirigenti pubblici.
Le “Linee guida” prescrivono che i dati di cui all’art. 14, co. 1 del d.lgs. n. 33/2013, sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico. Decorsi detti termini, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, ovvero mediante istanza di accesso civico generalizzato.